Senza categoria

Riforma costituzionale Boschi nel merito

Ciao a tutti e bentornati, oggi parliamo della riforma costituzionale proposta dal ministro Maria Elena Boschi, approvata dal parlamento e che sarà oggetto del referendum confermativo ad Ottobre.

W la costituzione
W la costituzione

Siccome a me non piace né chi personalizza il referendum pro o contro Renzi, e nemmeno le tifoserie che dicono che la riforma è bellissima o che fa schifo, prima di parlare delle ragioni del sì e del no, andiamo a parlare del contenuto, prendendo come fonte il documento realizzato dalla camera e quindi tecnico ed indipendente e che potete trovare qui: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500h.pdf

Articolo 1: Questo articolo modifica l’articolo 55 della costituzione vigente. Viene abolito il bicameralismo paritario ed introdotto quello differenziato. Viene stabilito che le modalità di elezione delle camere devono promuovere l’equilibrio di genere. I deputati continuano a rappresentare la nazione, mentre i senatori rappresentano le istituzioni territoriali e non più la nazione. Solamente la camera darà la fiducia al governo, mentre il senato (che continuerà a chiamarsi “Senato della Repubblica” e non “Senato delle autonomie” come era previsto nella prima versione del testo). Viene quindi stabilito che il nuovo senato rappresenta le istituzioni territoriali e vengono specificate le funzioni in linea generale: ovvero il concorso alla materia legislativa nei casi specificati in seguito, il concorso alle funzioni di raccordo tra le istituzioni repubblicane e l’UE, concorso, partecipazione per la formazione e l’attuazione degli atti e delle politiche UE, concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività della PA, il concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello stato, il concorso ed esprimere pareri su nomine governative.

Articolo 2: Modifica l’articolo 57 della costituzione vigente.  Invece di 315 senatori eletti direttamente, ci saranno 95 senatori eletti dai consigli regionali e dalle provincie autonome tra i consiglieri e i sindaci. Già quindi eletti sul territorio (elezione di secondo livello). Inoltre il presidente della Repubblica potrà nominare fino a 5 persone per grandi meriti e che resteranno in carica per 7 anni e non potranno essere rinominati. Oltre a questi vi faranno parte gli ex presidenti della Repubblica in qualità di senatori a vita. Viene quindi stabilito che nessuna regione potrà avere meno di 2 senatori e che le province autonome di Trento e Bolzano ne avranno 2 a testa. I seggi verranno ripartiti in base alla popolazione e viene eliminata la circoscrizione estero, per ovvi motivi. Quindi viene stabilito che la durata del mandato di ogni senatore sarà quella dell’organo da cui proviene e pertanto il nuovo senato diventa a rinnovo parziale e non soggetto a scioglimento. Viene quindi soppresso l’articolo 58 della costituzione vigente, ovvero non saranno più necessari 40 anni per diventare senatori né 25 per votare. Quindi viene stabilito che le modalità di attribuzione e di elezione dei componenti del senato tra consiglieri e sindaci, nonché sostituzione e cessazione della loro carica locale, verranno stabilite tramite una legge che verrà approvata da entrambe le camere entro 6 mesi dalle elezioni politiche e dopo l’approvazione della riforma.

Articolo 3: Modifica l’articolo 59 della costituzione vigente, specificando che appunto i 5 senatori nominati dal presidente della Repubblica per meriti non potranno essere rinominati e resteranno in carica 7 anni, ma si stabilisce anche che i senatori a vita in carica prima dell’approvazione della riforma continueranno a farne parte e che in ogni caso la somma di questi e di quelli nuovi non potrà comunque eccedere le 5 unità.

Articolo 4: Modifica l’articolo 60 della costituzione vigente riguardante la durata delle camere, in quanto appunto il nuovo senato è soggetto a rinnovo parziale continuo e non a scioglimento.

Articolo 5: Inserisce un nuovo comma all’articolo 63, che rimette al regolamento del senato l’individuazione dei casi nei quali l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali. Questo per evitare cumuli di cariche.

Articolo 6: Modifica l’articolo 64 della costituzione vigente, introducendo una disposizione che da ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze e la costituzione di uno statuto delle opposizioni da disciplinare nel regolamento della camera. Poi viene sancito il dovere dei rappresentanti di camera e senato di partecipare ad assemblea e commissioni.

Articolo 7: Modifica l’articolo 66, dicendo che ogni camera giudica i titoli di ammissione, ineleggibilità e incompatibilità. In particolare per i senatori, il senato prende atto della cessazione di carica di consigliere regionale o sindaco da cui consegue la decadenza da senatore.

Articolo 8: Modifica l’articolo 67, in quanto i senatori non rappresentano la nazione, e viene mantenuto il divieto di mandato imperativo.

Articolo 9: Modifica l’articolo 69 della costituzione vigente, stabilendo che ai soli deputati viene data un’indennità parlamentare. Mentre i senatori non riceveranno alcuno stipendio aggiuntivo, in quanto prenderanno quello che già prendono come consigliere regionale o come sindaco. I senatori di nomina presidenziale non avranno indennità, mentre conserveranno quella attuale gli ex presidenti della repubblica e i senatori a vita attualmente in carica.

Articolo 10: Sostituisce l’articolo 70, che prevedeva il bicameralismo perfetto, mentre la nuova versione stabilisce la differenza delle 2 camere nella formazione delle leggi. Viene mantenuta la lettura di entrambe le camere per le leggi di natura costituzionale, la legge elettorale, le leggi riguardanti territori, le leggi che regolano rapporti con UE e trattati internazionali. Tutte le altre leggi hanno lettura monocamerale da parte della camera, con il senato che su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti ed entro 10 giorni, può chiedere di esaminare i progetti di legge della camera e proporre delle modifiche entro i successivi 30 giorni, esaminate dalla camera che poi dà il via definitivo. Anche le leggi di bilancio seguono l’iter monocamerale solo che l’esame del senato è automatico ed il termine per proporre modifiche è di 15 giorni. Per leggi riguardanti la nuova “clausola di supremazia” (che vedremo dopo) si ha un ruolo rinforzato del senato: Ovvero la camera può non conformarsi alle proposte di modifica richieste dal senato a votazione di maggioranza assoluta dei componenti, solamente pronunciandosi in fase finale con maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui sorgano questioni di competenza legislativa tra le due camere, è prevista l’intesa tra i due presidenti delle camere. Il senato ha inoltre facoltà di svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti in esame alla camera.

Articolo 11: Modifica l’articolo 71 della costituzione vigente, stabilendo che un senatore potrà presentare disegni di legge, con la differenza che quelli con iter monocamerale potranno essere presentati solo alla camera. Viene quindi dato al senato la possibilità di richiedere alla camera l’esame di un disegno di legge (ovvero laddove l’iter inizi dal senato), con deliberazione data dalla maggioranza assoluta dei suoi membri. In questo caso la camera deve esaminarlo e pronunciarsi entro 6 mesi dalla deliberazione del senato. Viene innalzato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessarie per una legge d’iniziativa popolare, con l’obbligo che deve essere garantito l’esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari. Infine, sono introdotti nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è rinviata ad una apposita legge costituzionale, unitamente a quella di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali.

Articolo 12: Modifica l’articolo 72, che riguarda il procedimento di approvazione dei disegni di legge. Quelli bicamerali possono essere presentati a una delle due camere, gli altri alla camera dei deputati, esaminati da una commissione e poi votati in aula. E’ affidata ai regolamenti parlamentari la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza nonché la possibilità di stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni. Le commissioni devono rispecchiare la proporzione dei gruppi della camera. La disciplina delle modalità di esame di tutti i disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati è demandata al regolamento del Senato. Inoltre viene introdotto il voto a data certa, cioè il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi è dimezzato il tempo per la deliberazione di modifiche da parte del senato. E’ possibile un ritardo di non oltre 15 giorni in base ai tempi della commissione e alla complessità del testo. Al regolamento della Camera è affidata la definizione delle modalità e dei limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge. E’ presente anche una norma transitoria che afferma che in attesa dell’adeguamento del regolamento della camera a quanto stabilito, il ritardo non può essere inferiore ai 10 giorni. Questa procedura non si può applicare a leggi di natura bicamerale, leggi elettorali, leggi di bilancio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, leggi di concessione di amnistia e indulto.

Articolo 13: Viene aggiunto un comma all’articolo 73, per far sì che la legge elettorale sia sottoposta ad un giudizio della corte costituzionale prima dell’approvazione e se almeno 1/3 dei senatori o 1/4 dei deputati presenti un ricorso motivato entro 10 giorni dall’approvazione della legge. A quel punto la corte deve pronunciarsi entro 30 giorni e fino ad allora resta sospeso il termine per la promulgazione della legge ed in caso di dichiarata incostituzionalità essa non possa essere promulgata. Viene inoltre aggiunto un comma all’articolo 134 stabilendo questo nuovo compito.

Articolo 14: Viene modificato l’articolo 74, stabilendo che se il presidente della repubblica rinvia alla camera disegni di legge di conversione di decreti-legge, è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni. Se la legge viene nuovamente approvata dalla camera allora deve essere promulgata.

Articolo 15: Modifica l’articolo 75, in merito al quorum dei referendum abrogativi, stabilendo che nel caso in cui vengano raccolte almeno 800.000 firme, il quorum non è più basato sugli interi aventi diritto, ma sulla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Rimane invece l’attuale quorum se le firme sono tra 500.000 e 800.000.

Articolo 16: Modifica l’articolo 77 prevedendo che spetta alla legge il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all’articolo 76 (primo comma)e quello di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti. Tali disegni di legge devono essere presentati alla camera. Vengono inoltre costituzionalizzati  i limiti alla decretazione di urgenza, attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria. In particolare vengono escluse dalla decretazione d’urgenza tutte quelle materie per le quali l’articolo 72 prevede la riserva dell’assemblea, ovvero la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti, l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l’approvazione di bilanci e consuntivi.  È altresì previsto il divieto di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l’efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali. I decreti legge inoltre devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e nel corso dell’esame parlamentare dei disegni di legge di conversione non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto. Sono inoltre individuati i termini per l’esame da parte del Senato dei decreti legge monocamerali. In particolare, l’esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo. E’ previsto che la trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre 40 giorni dalla presentazione.

Articolo 17: Modifica l’articolo 78, attribuendo alla sola camera la deliberazione dello stato di guerra con votazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 18: Modifica l’articolo 79, stabilendo che amnistia e indulto sono concessi con deliberazione di almeno 2/3 dei componenti della camera, in ogni articolo e nella votazione finale.

Articolo 19: Modifica l’articolo 80, stabilendo che sui trattati internazionali delibera la sola camera, eccetto quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE che hanno invece iter bicamerale.

Articolo 20: Modifica l’articolo 82, stabilendo che la camera può predisporre commissioni d’inchiesta su materia di pubblico interesse, mentre il senato su materie riguardanti le autonomie locali.

Articolo 21: Modifica l’articolo 83, togliendo l’elezione di delegati regionali per la partecipazione all’elezione del presidente della repubblica e viene modificato il quorum di tale elezione, prevedendo la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio. Attualmente invece, per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 22: Modifica l’articolo 85, togliendo il riferimento alla convocazione dei delegati regionali ed interviene sulla disciplina della convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all’elezione del Presidente della Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera.

Articolo 23: Modifica l’articolo 86, stabilendo come seconda carica dello stato il Presidente della Camera al posto di quello del senato e quindi in grado di fare supplenza del capo dello stato. Viene quindi dato al Presidente del Senato il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

Articolo 24: Cambia l’articolo 88, stabilendo che il Presidente della Repubblica può sciogliere solo la camera, per quanto detto precedentemente sulla natura del nuovo senato.

Articolo 25: Modifica l’articolo 94, stabilendo che solo la camera dà la fiducia al governo.

Articolo 26: Modifica l’articolo 96, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 27: Modifica l’articolo 97 aggiungendo il principio di trasparenza nelle leggi sull’amministrazione.

Articolo 28: Viene abolito l’articolo 99, abolendo così il CNEL.

Articolo 29: Modifica l’articolo 114 sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.  Altre disposizioni eliminano qualsiasi riferimento alle province all’interno dell’intero testo costituzionale.

Articolo 30: Modifica l’articolo 116, che disciplina l’ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario. Vengono quindi ridotte le materie in cui una regione possa chiedere autonomia particolare, viene stabilito il requisito di equilibrio di bilancio della regione, l’iniziativa della regione è solo condizione eventuale per l’attivazione, l’attribuzioni di tali forme di autonomia avviene con legge bicamerale, senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell’intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Articolo 31: Riscrive l’articolo 117, ricalibrando le competenze tra stato e regioni. Il catalogo delle materie è modificato, ed è soppressa la materia concorrente. Nell’ambito della competenza statale sono introdotte nuove materie e sono stabiliti casi di competenza esclusiva, in cui l’intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati. Per la competenza regionale sono individuate materie specifiche, lasciate allo stato solo in modo residuale. Viene introdotta la “clausola di supremazia” che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

Articolo 32: Modifica l’articolo 118, introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Articolo 33: Modifica l’articolo 119, prevedendo che l’autonomia fiscale territoriale debba essere esercitata in armonia con la costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali “assicurano” il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. Viene inoltre attribuita ad una legge statale la definizione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle funzioni medesime.

Articolo 34: Modifica l’articolo 120, introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta; fanno eccezione i casi di motivata urgenza. Viene inoltre attribuita alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni “quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente”.

Articolo 35: Modifica l’articolo 122 per porre un limite agli stipendi dei componenti degli organi regionali. In particolare viene stabilito che tramite legge ordinaria con approvazione bicamerale si individui un limite agli emolumenti per presidente e tutti gli altri componenti l’istituzione regionale per far sì che non possano prendere di più di quanto percepisce il sindaco del capoluogo di regione. A tale legge è anche affidata la determinazione dei principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Articolo 36: Modifica l’articolo 126,  prevedendo che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica. Questo sostituisce l’istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Articolo 37: Modifica l’articolo 135, stabilendo che nei giudizi di accusa contro il presidente della repubblica i giudici aggregati (16 membri estratti da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari). debbano avere i requisiti per l’eleggibilità a deputato e non più a senatore.

Articolo 38: Stabilisce delle disposizioni consequenziali e di coordinamento che modificano più articoli costituzionali e che in gran parte sono già stati detti.

Articolo 39:disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione. Ogni consigliere potrà votare su un’unica lista contenente consiglierei e sindaci dei comuni del territorio. Approvata questa riforma, nella legislatura in corso, sciolte le camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica. Viene previsto che la prima costituzione del Senato avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame. Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. Viene stabilito che la rivisitazione del titolo V non riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome finché non ci sia un adeguamento degli statuti tramite legge costituzionale. E tali adeguamenti ci possono essere solo in base ad intese con tali regioni e province.

Articolo 40: Stabilisce alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL.  Vengono aboliti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari ai gruppi consiliari regionali. La norma affida altresì alle Camere la definizione – di comune accordo – della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Viene disciplinato il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti “di area vasta”. In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le “ulteriori disposizioni” vengono affidate alla competenza regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

Articolo 41:  Reca le disposizioni relative non solo all’entrata in vigore ma anche all’applicabilità delle disposizioni della legge. Si prevede che il testo di legge costituzionale in esame entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma “a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere”, fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate. Solo alcune disposizioni sono dunque suscettibili di immediata applicazione.

Adesso vediamo le ragioni del sì: Il fronte del sì è sostenuto da forze politiche governative come PD, PSI, Democrazia solidale, NCD-UDC, SC e i verdiniani di ALA. Le motivazioni tra di esse e tra associazioni, e civici che sostengono la riforma sono magari un po’ diverse, ma facilmente riassumibili in questi punti:

1 Fin dai tempi della costituente si parlava dei difetti del bicameralismo paritario e ci si divideva tra PCI che voleva la camera dei territori e la DC che voleva quella delle professioni. Questa riforma ha il merito di togliere il bicameralismo perfetto, portandoci in linea con gli altri grandi stati.

2 Viene riformato il Titolo V, riassegnando i poteri e risolvendo i conflitti.

3 Vengono tagliati i costi della politica

4 Si aboliscono definitivamente le province

5 Si abolisce lo CNEL che si è dimostrato inutile

6 Viene dato più potere ai cittadini introducendo referendum propositivi e di indirizzo e dando più potere alle leggi d’iniziativa popolare

Adesso vediamo le ragioni del no: In realtà il fronte del No è molto eterogeneo. A partire dalle forze politiche. La Lega è l’unica che ha un vero motivo valido: la riforma del titolo V, che riporta molte competenze allo stato centrale, e la clausola di supremazia. FI di facciata vota no, tirando fuori assurdi motivi, ma non è credibile avendo contribuito a scrivere la riforma e avendola votata almeno in prima lettura. E se ha lasciato non è perché pensano veramente che si rischi un regime autoritario, ma semplicemente perché non gli andava bene il nome di Mattarella per il Quirinale e voleva recuperare il rapporto politico con Lega e FdI. L’unica critica seria che possono fare è che non è stata toccata la forma di governo, e quindi non è stato inserito il presidenzialismo, loro antico cavallo di battaglia. Ma nei fatti molti di FI non sono contrari alla riforma e sono sicuro che molti elettori la voteranno. I motivi delle altre forze politiche rimangono abbastanza oscuri, salvo quelli propagandistici e non di merito. Poi c’è il famoso appello dei 56 giuristi per il no, e la presa di posizione dell’ANPI (su cui però mi sono già espresso). In sostanza cosa dicono questi intellettuali, alcuni dei quali hanno partecipato alla famosa commissione dei saggi di Napolitano? Che questa riforma ha dei pregi e dei difetti, ma che a loro parere i pregi non bastano a sopperire i difetti e quindi votano no. Presa di posizione assolutamente legittima. Però pongo qualche domanda: La costituzione vigente stessa ha pregi e difetti, non vi pare? Allora solo perché manca un qualcosa o piace poco qualcosa dovremmo restare allo stato attuale e continuare a lamentarci? Vediamo infine le motivazioni riportare dal comitato referendario “Io voto no” che potete trovare qui http://www.iovotono.it/:

1 Si afferma che non viene superato il bicameralismo, ma viene reso più confuso creando conflitti di competenza tra senato e regioni e tra camera e senato. Questo è FALSO. Non si è mai parlato di abolire il bicameralismo, ma di abolire quello PARITARIO. Il monocameralismo poteva essere un’alternativa, ma nessuno ne ha parlato. I conflitti tra parlamento e regioni ci sono adesso, con la riforma del titolo V, spariranno anche grazie all’introduzione della clausola di supremazia. Falsa anche la possibilità di conflitti tra camera e nuovo senato, in quanto laddove ci fossero, saranno i presidenti delle camere a risolvere il problema.

2 Si afferma che non verrebbe creata semplificazione causa aumento dei procedimenti legislativi e incrementata la confusione. Anche questo è FALSO. Ci potrebbe essere un aumento di leggi grazie a referendum propositivi e le nuove norme sulle leggi popolari, ma d’altro lato ci sarà una riduzione di provvedimenti dovuta alla differenziazione dei ruoli tra le camere. E poi non conta il NUMERO delle leggi, ma QUALITA’, EFFICIENZA nell’approvazione e VELOCITA’ NELL’ATTUAZIONE.

3 Viene detto che non sarebbero ridotti i costi della politica perché i costi del senato vengono ridotti di un quinto e si chiede perché allora non dimezzare il numero di deputati. Questo è TRUFFALDINO. L’obbiettivo della riforma non è quello di tagliare i costi fissi della politica, benché ci siano tagli ingenti. Ma piuttosto il costo dell’inefficienza dello stato centrale. E’ il bicameralismo paritario, il ping-pong a generare costi in termini di efficienza, di sedute, di tempo. Dimezzare i deputati non sarebbe servito a nulla, perché il parlamento sarebbe rimasto inefficiente. Si poteva decidere di abolire la camera, cosa che mi avrebbe visto favorevole, ma si è preferito fare così, credo per dare un’importanza alla parola rappresentanza, perché 630 deputati coprono meglio il territorio rispetto a 315 senatori. Detto ciò vengono tolti gli stipendi di 315 senatori e si abbassano gli stipendi di consiglieri regionali, presidenti e giunte al livello del sindaco del capoluogo di regione (per capirsi ora arrivano a prendere anche 14 mila euro + benefit e c’è chi prende di più del presidente degli USA. Grazie a questa riforma arriveranno a prendere molto meno. In Toscana massimo 4200 netti che è lo stipendio del sindaco di Firenze. Una bella differenza, mi pare). Se questi non sono tagli ai costi della politica, cosa sono?

4 Viene detto che non è una riforma innovativa perché accentra il potere allora stato centrale, togliendolo alle regioni. In parte VERO, ma è POSITIVO. In questi anni ci sono stati molti conflitti tra stato e regioni, che ci sono costati molti soldi. Questa riforma ripartisce in modo diverso le materie, e non a caso, ma basandosi su quanto stabilito negli anni dalle varie sentenze. Quindi c’è un accentramento sì, ma è positivo. E le regioni avranno i loro rappresentanti nel senato e potranno quindi legiferare su determinate cose su cui prima non potevano mettere bocca o quasi.

5 Si afferma che non aumenterebbe la partecipazione diretta dei cittadini, perché triplica da 50 mila a 150 mila le firme per le leggi d’iniziativa popolare. Anche questo è TRUFFALDINO. Sì, aumentano le firme, ma c’è anche l’obbligo della camera di votarle, adesso non c’è. Le mettono in un cassetto e via. Poi vengono introdotti i referendum propositivi e d’indirizzo e per quelli abrogativi se vengono raccolte almeno 800 mila firme, viene abbassato il quorum. Insomma, il potere ai cittadini nel complessivo aumenta.

6-7-8 Sono 3 motivi propagandistici oltre che FALSI. Infatti si afferma che la riforma non sarebbe chiara, quando in realtà non è difficile per niente; si dice che sarebbe illegittima perché fatta da un parlamento illegittimo, ma non è vero, la stessa corte costituzionale nella sentenza ha affermato la legittimità del parlamento eletto nel fare le riforme; infine si afferma che la riforma non è frutto del lavoro del parlamento perché scritta sotto dettatura del governo, ma anche questo non è vero…premesso che già in passato governi come quello Monti hanno riformato la costituzione e senza passaggio referendario, questa riforma è nata PRIMA della nascita del governo Renzi, ed è quindi di natura PARLAMENTARE, non governativa, poi Maria Elena è diventata ministro e Renzi ci ha puntato? Sì, ma era il prerequisito per la rielezione di Napolitano, quando Bersani, Berlusconi e Monti sono andati da lui in ginocchio e lui mentre gli altri si spellavano le mani ha detto, io ci sto, ma voi dovete fare le riforme costituzionali. E come detto i regolamenti e la costituzione vigente PREVEDONO che anche il governo possa legiferare su materia costituzionale.

9 Si afferma che questa riforma non garantirebbe la sovranità popolare, perché in combinazione con l’Italicum si darebbe il potere ad una minoranza parlamentare che grazie al premio di maggioranza si impossesserebbe di tutti i poteri. Questo è PROPAGANDISTICO e FALSO. Sia perché vengono introdotti nuovi strumenti di democrazia diretta e rafforzati gli attuali, sia perché vengono introdotti strumenti a tutela di opposizioni e minoranza, sia perché il passaggio sull’Italicum è falso. A parte che è un altro argomento, questo non è vero. L’Italicum da il 55% a chi prende almeno il 40%, altrimenti si va al ballottaggio. In questo secondo caso, chi vince arriva al 52%. Cosa vuol dire? Che tale lista non potrà eleggere da sola alcuna carica, né nominare presidenti della corte costituzionale né fare leggi costituzionali. Quindi di cosa si parla? Sì, è vero, uno che al primo turno prende per dire il 20%, se va al ballottaggio e vince prende il 52%. E allora? In Francia ed in Austria funziona in modo molto simile ed anche nelle leggi per i comuni e non mi pare che ci sia qualche regime.

10 Si afferma che non verrebbe garantito l’equilibrio trai poteri costituzionali perché metterebbe gli organi di garanzia in mano alla “falsa maggioranza prodotta dal premio”. Anche questo è FALSO e l’ho spiegato sopra.

PARERE PERSONALE: Non ritengo questa riforma perfetta. Io avrei abolito direttamente il senato. Ed essendo io contro le regioni, le avrei abolite, potenziando comuni ed enti di area vasta. Vedendola anche in prospettiva europea, con degli Stati Uniti d’Europa con i capi dei governi dei paesi membri al posto dei governatori, avrei modificato anche la riforma di governo, introducendo un premierato. Mantenendo il presidente della repubblica come garanzia. Tuttavia, ritengo che, al netto di tutto ciò, i pregi siano superiori ai difetti, e che questa riforma tutto sommato ci porterà ad una situazione migliore rispetto a quella attuale. Ecco perché voterò sì. Se passerà questa riforma costituzionale, allora potremo pensare a fare ulteriori miglioramenti in futuro (soprattutto la forma di governo, la ritengo essenziale in ottica europea). Se invece non passerà, allora per anni nessuno toccherà nulla, e continueremo a lamentarci di un sistema politico inefficiente e sprecone. E’ questo che vogliamo. IO NO!

Rispondi